Verificazione periodica ai sensi del DM 93 del 21 Aprile 2017

La verificazione periodica consiste nell'accertare il mantenimento nel tempo, dell’affidabilità metrologica degli strumenti di misura finalizzata alla tutela della sanità, della sicurezza e della fede pubblica, la protezione dell’ambiente, la tutela dei consumatori, l'imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali.

La verificazione periodica, è il controllo metrologico legale periodico, effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico.

Gli strumenti metrici per pesare sono sottoposti a verificazione periodica secondo le modalità e le periodicità definite dal D.M. n. 93/17 del 21/04/2017.

PERIODICITA’ DELLA VERIFICA PERIODICA DEGLI STRUMENTI IN SERVIZIO:
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Sono esclusi dall'onere della verificazione periodica gli strumenti utilizzati in operazioni diverse, quali quelli impiegati in processi produttivi interni alle imprese. Questi strumenti sono detti “Ad Esclusivo Uso Interno”

CHI PUÒ ESEGUIRE LE VERIFICHE PERIODICHE?

La verificazione periodica è eseguita da Organismi Accreditati privati, quali Veneta Engineering srl, la cui idoneità è stata verificata da Accredia (Ente Italiano di Accreditamento), secondo quanto previsto dal D.M. 93 del 21/04/2017 stesso, che disciplina le modalità per ottenere il riconoscimento ad effettuare verificazioni periodiche.

Ogni Organismo Accreditato ha una sigla identificativa: Veneta Engineering S.r.l. è VR 245

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LA VERIFICA PERIODICA SU STRUMENTI PER PESARE A FUNZIONAMENTO AUTOMATICO E NON AUTOMATICO

Uno strumento è conforme alle norme di metrologia legale quando:

  • è dotato dei bolli legali, marcature e sigilli (nazionali, di verifica CE o UE), o è stata già sottoposta con esito positivo a "verifica metrologica prima" da un ufficio metrico, da altro organismo notificato o dal costruttore in regime di autocertificazione.

  • è stata sottoposto a verificazione periodica, a seguito di richiesta dell'utente metrico, e munito dell'apposito contrassegno che attesta il superamento di tutte le prove su di esso previste. Inoltre, per quanto riguarda le bilance a normativa europea, occorre verificare la presenza del provvedimento di approvazione nazionale, CE o UE di tipo o di progetto.

La procedura per l’esecuzione della verificazione periodica è descritta nelle schede specifiche per tipologia di strumento nel Decreto 93 del 21/04/2017 e in direttive di estensione emesse successivamente.

La verificazione periodica degli strumenti di misura legale deve essere richiesta dal Titolare dello strumento.

TITOLARE METRICO

Il Titolare metrico, ai sensi delle leggi metriche, è colui che nello svolgimento della sua attività utilizza strumenti di misura, soggetti agli obblighi imposti da tali leggi. Rientrano, quindi, tutti coloro che utilizzano strumenti soggetti all'obbligo della verificazione periodica, quali, ad esempio, gli esercizi commerciali all'ingrosso e al minuto, gli spedizionieri, le aziende che producono preconfezionati in peso, le aziende vinicole, i distributori di carburante, le aziende industriali che realizzano prodotti destinati ad altre aziende, anche per esclusivo uso professionale, ecc..

I Titolari metrici sono registrati nell'apposito elenco formato dalla Camera di Commercio competente per territorio sulla base dei dati forniti dal registro delle imprese, dai Comuni o da altre amministrazioni pubbliche. Tali dati sono acquisiti a seguito di denuncia di inizio attività dell’impresa.

OBBLIGHI DEL TITOLARE METRICO

  • comunicare entro 30 giorni alla Camera di Commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell’utilizzo degli strumenti (e quella di fine) e gli altri elementi di cui all’articolo 9, comma 2 quali, ad esempio, il cambio di ubicazione del luogo di utilizzo dello strumento.

  • mantenere integro il contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, targhetta metrologica o elemento di protezione;

  • garantire l’integrità di eventuali sigilli provvisori applicati dal riparatore;

  • conservare il libretto metrologico e l’eventuale ulteriore documentazione prescritta;

  • curare il corretto funzionamento degli strumenti e sospenderne l'utilizzo in caso di evidenti difetti o inaffidabilità dal punto di vista metrologico.

Gli obblighi di cui al comma 1, lettere b) , c) , d) ed e) ,sono esclusi a fronte di eventi non prevedibili o rispetto ai quali non si abbia un effettivo controllo secondo i normali criteri di diligenza.

SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DELLE LEGGI METRICHE

Per il mancato rispetto dei vari obblighi metrologici, ivi compreso quello della verificazione periodica, sono applicabili, secondo i casi, le sanzioni previste dal codice penale, dalle leggi metriche e dal decreto legislativo 517/1992. 

Il Titolare dello strumento è direttamente responsabile della violazione dei predetti obblighi.

CALCOLO DELLA SCADENZA DELLA PRIMA VERIFICA PERIODICA:

Ai sensi dall'art. 4 c. 3 del D.M. 93/2017 la verificazione periodica di uno strumento nuovo deve essere effettuata con la periodicità prevista per la singola tipologia di strumento indicata nell'Allegato IV al Decreto; tale cadenza periodica decorre dalla data della messa in servizio dello strumento e, comunque, non oltre due anni dall'anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare.

Ad esempio nel caso di un nuovo strumento per pesare (la cui periodicità è di tre anni) con anno della marcatura nel 2017, poi messo in servizio nel luglio dell'anno 2020, la scadenza è calcolata come segue:

  • il limite massimo è calcolato sommando 2 anni all'anno di fabbricazione (2017+2 = 2019) e quindi aggiungendo la periodicità di 3 anni a partire dall'anno di fabbricazione: il limite massimo è pertanto il 31/12/2022;

  • poiché lo strumento, come detto sopra a titolo esemplificativo, è stato posto in servizio nel luglio 2020, la scadenza sarà comunque così determinata (31/12/2022) nel rispetto del limite temporale massimo.

Un ulteriore esempio può aiutare; nel caso di un nuovo strumento per pesare con anno della marcatura 2019 e messo in servizio nel luglio 2020 la scadenza è calcolata come segue:

  • il limite massimo è calcolato sommando 2 anni all'anno di fabbricazione (2019+2 = 2021) e aggiungendo la periodicità di 3 anni a partire dall'anno di fabbricazione: il limite è quindi 31/12/2024;

  • poiché lo strumento è stato posto in servizio (a titolo esemplificativo) nel luglio 2020, la scadenza sarà così determinata (07/2023) a partire dalla data di messa in servizio.

SCADENZA NATURALE E RIPARAZIONE DI UNO STRUMENTO METRICO:


Il titolare dello strumento di misura richiede una nuova verificazione periodica, almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente, o entro dieci giorni lavorativi dall’avvenuta riparazione dei propri strumenti, se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o dei sigilli fisici previsti dal piano di legalizzazione, o di tipo elettronico. Il Titolare metrico può utilizzare lo strumento riparato, con i sigilli provvisori, fino all’avvenuta nuova verifica.

Veneta engineering srl è presenti in varie regioni del territorio italiano.

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Regolamento

E' possibile scaricare o consultare il Regolamento di Ispezione, REG-3800

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TerminiCondizioni

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