Verifica attrezzature di lavoro

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature sicure è obbligo di ogni datore di lavoro. Collaudi, verifiche e altre attività di controllo sono fondamentali per garantire la sicurezza di macchine, apparecchi, utensili ed impianti utilizzati nei luoghi di lavoro.

Il 23 maggio 2012 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale 11 aprile 2011 che definisce le nuove modalità per la richiesta e l'esecuzione delle verifiche periodiche per i seguenti gruppi di attrezzature:

  • Gruppo SC: apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga
  • Gruppo SP: sollevamento persone
  • Gruppo GVR: gas, vapore, riscaldamento

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in seguito al controllo documentale, ha rilasciato nel 2012, fra i primi in Italia, l’autorizzazione a Veneta Engineering S.r.l. per eseguire l'attività di verifica.

In data 19/05/2022 l'autorizzazione è stata rinnovata per un ulteriore quinquennio, la nuova scadenza è il 20/05/2027 (è possibile scaricare il decreto di rinnovo qui).

Ad oggi Veneta ha sedi regionali ed esegue regolarmente verifiche su 14 regioni italiane (sedi regionali).

Il datore di lavoro che mette in servizio, successivamente a tale data, un'attrezzatura di lavoro, deve darne comunicazione immediata all'Inail territorialmente competente, che assegna un numero di matricola identificativo e lo comunica al datore di lavoro.
Successivamente il datore di lavoro, deve fare richiesta al soggetto titolare della funzione entro i termini previsti, per sottoporre l'attrezzatura alle visite periodiche, con le periodicità indicate nell'Allegato VII del D.Lgs. 81/08.

Il Decreto distingue fra prime verifiche e verifiche periodiche successive.

La prima delle verifiche periodiche

Il datore di lavoro deve rivolgersi all’Inail per la prima verifica, la quale, per la sua effettuazione può avvalersi di Veneta Engineering S.r.l., come previsto dal D.M. 11 aprile 2011.
Sono di competenza del datore di lavoro:

  • la comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura di lavoro all’unità operativa territoriale Inail competente (Uot) secondo l’apposita modulistica specifica per ciascuna tipologia di attrezzatura.
  • la richiesta della prima delle verifiche periodiche all’unità operativa territoriale Inail competente (Uot), almeno sessanta giorni prima della scadenza, attraverso i moduli specifici.

Entro 45 giorni dalla richiesta di prima verifica periodica l’Inail, in qualità di titolare dell’attività, può effettuare direttamente la prestazione o avvalersi di Veneta Engineering S.r.l. (scelta dal datore di lavoro e specificata nella richiesta).

Le verifiche periodiche successive

A partire dal 21 agosto 2013 per le verifiche periodiche successive alla prima, il datore di lavoro non è più obbligato a presentare la richiesta all'ASL/ARPA, ma può rivolgersi subito liberamente e direttamente a Veneta Engineering S.r.l.

Per le richieste di verifica periodica successiva vi basterà scaricare il modulo che trovate nell'apposita sezione ed inviarlo via mail o via fax ai nostri uffici, o, se preferite, potete richiedere di essere contattati da parte dei nostri commerciali che vi illustreranno come potrete non preoccuparvi di queste incombenze grazie alle svariate possiblità di gestione offerte dal nostro sistema gestionale.

Responsabilità

Le responsabilità, gli obblighi, le sanzioni per il Datore di lavoro sono definite nell'articolo 71:

    1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie.
    2. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:
      le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
      i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
      i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
      i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
    3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell’ALLEGATO VI.
    4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
      a) le attrezzature di lavoro siano:
      1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
      2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
      3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma1, lettera z);
      b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.
    5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459(N), per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3) non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.
    6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l’uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell’ergonomia.
    7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
      a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;
      b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.
    8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:
      a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio
      in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento;
      b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
      1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
      2) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.
      c) Gli interventi di controllo di cui ai lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.
    9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
    10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell’unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo.
    11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo ALLEGATO. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta70. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.71
    12. Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.
    13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’ALLEGATO VII, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali72, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
      13-bis. Al fine di garantire la continuità e l’efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell’allegato VII di cui dispone a titolo di proprietà o comodato d’uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.73
    14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all’articolo 6, vengono apportate le modifiche all’ALLEGATO VII relativamente all’elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.

Sanzioni Penali a carico del datore di lavoro e del dirigente

      • Art. 71, co. 1, 2, 4, 7, 8: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 87, co. 2, lett. c)]
      • Art. 71, co. 3, limitatamente ai punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell’ALLEGATO VI: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro [Art. 87, co. 3, lett. b)

Richieste di Verifica

Le Prime verifiche periodiche vanno richieste ad INAIL tramite il portale CIVA. Si rimanda alla pagine ufficiale sul sito INAIL per eventuali approfondimenti: https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/certificazione-verifica-e-innovazione.html

I moduli di richiesta sono disponibili presso la nostra segreteria o richiedendoli all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure scaricandoli direttamente dai link seguenti:

Richiesta di Verifica successiva:

Regolamento

E' possibile scaricare o consultare il Regolamento di Ispezione e le Condizioni Generali di Fornitura, REG-3191

Matrice delle competenze

Possibile visionare la matrice delle competenze Qui

TerminiCondizioni

Termini e Condizioni